ARCHIVIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DATI ANTECEDENTI AL 1 GENNAIO 2021

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Accesso Civico

Riferimento normativo:
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Società.

L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella sezione della home page denominata “Società Trasparente” del sito istituzionale non risultino  quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, sono obbligatoriamente da pubblicare.

L’accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che la società abbia omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo.

É opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce l’accesso amministrativo disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; non può essere, infatti, esercitato con riferimento a tutte le informazioni accessibili, ma solo ai dati e le informazioni che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

La richiesta è gratuita, va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Avv. Laura Gilli, non deve essere motivata e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo nel formato Microsoft Office Word (.DOC) e Open Office Writer (.ODT), da inviare tramite:

Entro 30 giorni, la società verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale; informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.

> REGISTRO DEGLI ACCESSI